Per le Aziende è tempo di verificare l’adozione degli idonei assetti organizzativi adeguati alle esigenze del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa, obbligo sancito espressamente dal D.Lgs. 14/2019.
L’art. 375 del Decreto Legislativo dispone infatti che l’imprenditore debba “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Il Codice ha così introdotto un approccio preventivo alla Crisi d’impresa, indirizzando le aziende ad adottare procedure organizzative, amministrative e contabili in grado di rilevare indicatori di allerta “Alert” (early warning), ovvero squilibri economici e finanziari che possano mettere in pericolo la continuità operativa delle aziende stesse.
L’Addendum EFRMS 14:2019 si inserisce proprio in questo contesto, andando ad implementare in Azienda un Sistema di gestione amministrativo, economico e finanziario che possa rispondere appieno alla Nuova Legge sulla Crisi d’Impresa.
EFRMS 14:2019, “Economic Financial Risk Management Systems”, riconosciuto da Accredia il 24 luglio, con Circ. 15/2019, si integra con il già riconosciuto Schema di Certificazione del Sistema di Gestione del Credito “CRMS FP 07:2015” e intende rispondere, in particolare, alle richieste del legislatore in merito alla tempestiva individuazione dello stato di Crisi d’Impresa.
La finalità di un “Economic Financial Risk Management Systems” è quella di proteggere l’organizzazione dal rischio di insolvenza ed assicurarne la continuità operativa.
I requisiti dello Schema sono applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla classe merceologica e dalla loro struttura e dimensione, che abbiano i seguenti obiettivi:
- Implementare un Sistema di Gestione per l’equilibrio economico finanziario, conforme agli obiettivi definiti nella politica per il rischio di default;
- Dimostrare la conformità alla politica economica finanziaria alle aspettative delle parti interessate;
- Rispondere alle richieste del legislatore relativamente agli obblighi delle Organizzazione in materia di crisi d’impresa.
